| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.M. 10/07/2003 n. 2383. Alla domanda, redatta in triplice copia di cui una in bollo, devono essere allegate le attestazioni dei versamenti effettuati in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate alla Legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni. Nel caso di omologazione nazionale o temporanea di veicoli, e di omologazione di sistemi, sulla copia che verrà successivamente trasmessa all'ufficio del Ministero deve essere apposto, a cura del centro, il timbro relativo all'avvenuto assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, il numero della marca operativa e il codice della tariffa applicata. 4. Alla domanda, redatta secondo lo schema indicativo riportato nell'allegato II va allegata la documentazione informativa di cui a) all'art. 3 del predetto Decreto 8 maggio 1995 e successive modifiche per i veicoli appartenenti alle categorie M, N ed O c) all'art. 1 del predetto Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e successive modifiche per le macchine agricole ed operatrici d) alla scheda informativa relativa a ciascuna delle direttive particolari CE, ovvero ai regolamenti ECE-ONU applicabili in alternativa, per la omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche. 5. La documentazione informativa di cui al precedente comma 4 deve essere presentata in triplice copia in carta semplice, secondo il formato A4 o ad esso riconducibile, ed includere un indice del contenuto. In alternativa, la scheda informativa e le schede di omologazione relative a ciascuna delle direttive particolari CE o regolamenti ECE-ONU, previste al successivo comma 6, possono essere fornite su supporto magnetico, secondo una procedura informatica da concordare con i competenti uffici del Ministero. 6. In caso di richiesta di omologazione di veicoli, è facoltà del Centro richiedere, ad integrazione della documentazione, la specificazione di ulteriori caratteristiche tecniche illustrative, o la presentazione di calcoli di verifica di determinate strutture. 7. In deroga al precedente comma 4, se una o più schede di omologazione relative a direttive CE o regolamenti ECE/ONU non sono disponibili al momento della richiesta, in quanto in corso di emanazione da parte di altra autorità che rilascia l'omologazione, esse potranno essere presentate successivamente al centro, ma comunque, nel caso di omologazione nazionale e temporanea, prima della trasmissione del fascicolo di omologazione al competente ufficio del Ministero. Laddove l'indisponibilità di tali documenti derivi dalla circostanza che il costruttore intende effettuare tutte le verifiche di omologazione in unica soluzione, alla domanda deve essere allegata una documentazione contenente le notizie delle schede informative allegate ai decreti di recepimento delle direttive particolari. 8. Nel caso in cui il costruttore intenda richiedere contestualmente all'omologazione del tipo di veicolo anche le omologazioni particolari di sistemi, componenti od entità tecniche, per ognuna di esse deve essere presentata apposita domanda.». Art. 4. Prescrizioni tecniche per l'omologazione 1. Le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei filoveicoli di cui all'articolo 1 sono a) quelle previste dalle direttive comunitarie inerenti ai veicoli a motore delle categorie M2 ed M3 di cui all'allegato C, parte I, e dalle loro successive modificazioni ed integrazioni, ovvero dai regolamenti internazionali adottati in sede ECE-ONU ad esse equivalenti b) quelle previste per i veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere b) e l) del Decreto legislativo n. 285 del 1992 c) quelle previste dai decreti di cui all'allegato C, parte II d) quelle di cui all'allegato C, parte III, dirette alla verifica della sicurezza degli impianti elettrici di trazione. 2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano anche in sede di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei filoveicoli per trasporto di persone, non costruiti in serie. Nota all'art. 4: -Si riporta il testo dell'art. 54 del codice della strada: «Art. 54 (Autoveicoli). 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalente- h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. 2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali». Art. 5. Riconoscimento di omologazioni equivalenti 1. Su richiesta del costruttore possono essere applicate norme in vigore in altri Stati membri dell'Unione europea, o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, subordinatamente al riconoscimento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative alla verifica dei sistemi, componenti ed entità tecniche costituenti i filoveicoli stessi. Art. 6. Disposizioni transitorie 1. Restano salve le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed è consentita, nei limiti del disposto del comma 3, l'estensione delle medesime omologazioni in conformità alle norme in base alle quali sono state rilasciate. 2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è vietato rilasciare l'omologazione di nuovi tipi di veicoli se non sono rispettate le prescrizioni stabilite dal regolamento medesimo. 3. Decorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la validità delle omologazioni, rilasciate non in conformità con le prescrizioni, del regolamento medesimo, cessa ai fini della immissione in circolazione dei veicoli nuovi. Art. 7. Allegati 1. Gli allegati: A - Elementi essenziali per filoveicoli per trasporto persone; B -Scheda informativa per l'omologazione dei filoveicoli per trasporto persone; C - Elenco delle prove per la verifica della sicurezza degli impianti elettrici di trazione, costituiscono parte integrante del presente regolamento. Art. 8. Modifiche al Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277 1. Dopo l'articolo 11 del regolamento approvato con Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, è inserito il seguente: «11-bis. Le modifiche agli allegati al presente regolamento sono apportate con Decreto, di natura non normativa, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti». a Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 luglio 2003 Il Ministro: Lunari Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2003 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 269 Allegato A (articoli 2, comma 3, e 7) (Allegato I/c al Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001) Allegato I/c Elementi essenziali per filoveicoli per trasporto persone 1) Elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione: gli elementi di cui al punto 1) dell'allegato 1/a; 2) Elementi la cui modifica comporta una estensione di omologazione: gli elementi di cui al punto 2) dell'allegato 1/a; sistema di captazione per l'alimentazione; principio di funzionamento del motopropulsore elettrico (motore a c.c. motore a c.a. asincrono, sincrono ecc. ...); sistema di gestione del motopropulsore elettrico. (Scheda informativa per l'omologazione dei filoveicoli per trasporto persone) 1. La scheda informativa per l'omologazione dei filoveicoli per trasporto di persone è quella di cui all'allegato III al Decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, come da ultimo sostituito dall'allegato III al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, recante «recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi». La predetta scheda è modificata ed integrata, ai soli fini del presente Decreto, come segue a) il punto 2. «Masse e dimensioni» è integrato dai seguenti elementi: Lunghezza con e senza aste abbassate: .... ; Altezza in ordine di marcia con aste abbassate (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): ... . b) gli elementi di cui al punto 3.3 «Motore elettrico» sono sostituiti dai seguenti: Costruttore del motore elettrico:....; Codice motore del costruttore:....; Motore/i elettrico/i: ....; Tipo (avvolgimento, eccitazione):....; Massima potenza oraria: ...... kW; Tensione nominale: ............... V; Corrente nominale: ............... A; Frequenza nominale: ............ Hz c) sono aggiunti i seguenti elementi: Velocità massima di esercizio in linea (anche con marcia autonoma):....; Batterie per circuiti ausiliari:....; Massa: ............... kg; Capacità: ........... A/h; Posizione:....; Tensione nominale del circuito: .... V, con terminale positivo/negativo a massa si/no. Sorgente di energia per marcia autonoma:.... Massa: ................ kg; Capacità: ............ A/h; Posizione:.... ; Tensione nominale del circuito: .... V; Tensione d'ingresso al convertitore per motore elettrico:.... Generatore:.... ; Potenza nominale continuativa:.... Tensione massima:.... ; Tensione nominale di alimentazione da linea di contatto:.... Descrizione sistema di captazione della corrente:.... Descrizione del circuito elettronico di potenza: .... Rilevatore di dispersione:.... ; Descrizione isolamento impianto elettrico:.... Posizione del motore/i:.... ; Caratteristiche generali dell'equipaggiamento elettrico, con particolare riferimento al tipo di azionamento, agli organi di captazione di corrente, al circuito di potenza, ai sistemi di frenatura elettrica (se presenti):.... Caratteristiche e dimensionamento del sistema di protezione del circuito di potenza:.... ; Caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature per la marcia autonoma (se presenti), con particolare riferimento al gruppo motogeneratore, motore endotermico, sistema di funzionamento con accumulatori elettrici:.... Diagramma di trazione con veicolo a vuoto ed a carico utile massimo, sia con alimentazione da linea di contatto che in marcia autonoma (se presente): .... ; Massima pendenza superabile con veicolo a pieno carico con partenza da fermo, sia con alimentazione da linea di contatto che in marcia autonoma (se presente):.... ; Caratteristiche del rivelatore di dispersione:.... Sistema d'isolamento per i circuiti alimentati a tensione di rete (banda III, banda II e banda I): .... ; Sistema d'isolamento del veicolo (porte, gradini, mancorrenti, rampe, pedane, ecc...): .... ; Schemi elettrici dei circuiti di alimentazione del motore: .... C (articoli 4, comma 1, e 7) (Prescrizioni per l'omologazione dei filoveicoli per trasporto persone) Parte 1 - Direttive comunitarie inerenti ai veicoli a motore delle categorie M2 ed M3 e successive modificazioni ed integrazioni Oggetto N. della direttiva base Applicazione 1 Livello sonoro 70/157/CEE Ricorre vd nota “A” 2 Emissioni 70/220/CEE Ricorre vd nota “B” 3 Serbatoi combustibile e dispositivi di protezione posteriori 70/221/CEE Ricorre 4 Alloggiamento targhe posteriori di immatricolazione 70/222/CEE Non ricorre 5 Dispositivi di sterzo 70/311/CEE Ricorre vd nota “C” 6 Serrature e cerniere delle porte 70/387/CEE Non riguarda la categoria M2 e M3 7 Segnalatore acustico 70/388/CEE Ricorre 8 Campo di visibilità posteriore 71/127/CEE Ricorre 9 Frenatura 71/320/CEE Ricorre vd nota “D” 10 Soppressione pertubazioni radioelettriche 72/245/CEE Ricorre 11 Emissioni motore diesel 72/306/CEE Ricorre vd nota “B” 12 Finiture interne 74/60/CEE Non riguarda la categoria M2 e M3 13 Antifurto 74/61/CEE Non ricorre 14 Protezione dello sterzo 74/297/CEE Non riguarda la categoria M2 e M3 15 Resistenza sedili 74/483/CEE Ricorre 16 Sporgenze esterne 74/483/CEE Non riguarda la categoria M2 e M3 17 Retromarcia e tachimetro 75/443/CEE Ricorre 18 Targhette regolamentari 76/114/CEE Ricorre 19 Ancoraggi delle cinture di sicurezza 76/115/CEE Ricorre 20 Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa 76/756/CEE Ricorre 21 Catadiottri 76/757/CEE Ricorre 22 Luci di ingombro, posizione ant., posizione post. Arresto, marcia diurna, posizione laterali 76/758/CEE Ricorre 23 Indicatori di direzione 76/759/CEE Ricorre 24 Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione 76/760/CEE Non ricorre 25 Proiettori (comprese le lampade) 76/761/CEE Ricorre 26 Proiettori fendinebbia anteriori 76/762/CEE Ricorre 27 Dispositivi di rimorchio 77/389/CEE Ricorre 28 Luci posteriori per nebbia 77/538/CEE Ricorre 29 Proiettori di retromarcia 77/539/CEE Ricorre 30 Luci di stazionamento 77/540/CEE Ricorre 31 Cinture di sicurezza 77/541/CEE Ricorre 32 Campo di visibilità 77/649/CEE Non riguarda la categoria M2 e M3 33 Identificazione dei comandi 78/316/CEE Ricorre 34 Sbrinamento/Disappannamento 78/318/CEE Non riguarda la categoria M2 e M3 35 Lavacristalli/Tergicristalli 78/318/CEE Non riguarda la categoria M2 e M3 36 Riscaldamento 78/548/CEE Non riguarda la categoria M2 e M3 37 Parafanghi delle ruote 78/549/CEE Non riguarda la categoria M2 e M3 38 Poggiatesta 78/932/CEE Non riguarda la categoria M2 e M3 39 Emissioni di CO2/Consumo combustibile 80/1268/CEE Non riguarda la categoria M2 e M3 40 Potenza dei motori 80/1269/CEE Ricorre vd nota “E” 41 Emissioni motori diesel 88/77/CEE Ricorre vd nota “B” 42 Protezione laterale 89/297/CEE Non riguarda la categoria M2 e M3 43 Dispositivi antispruzzi 91/226/CEE Non riguarda la categoria M2 e M3 44 Masse e dimensioni (Autovetture) 92/21/CEE Non riguarda la categoria M2 e M3 45 Vetri di sicurezza 92/22/CEE Ricorre 46 Pneumatici 92/23/CEE Ricorre Limitatori di velocità 92/24/CEE Non ricorre 48 Masse e dimensioni (Diversi dai veicoli di cui al punto 44) 97/27/CEE Ricorre 49 Sporgenze esterne delle cabine 92/114/CEE Non riguarda la categoria M2 e M3 50 Dispositivi di attacco 94/20/CEE Ricorre 51 Infiammabilità 95/28/CEE Ricorre solo per i veicoli cat. M3 52 Autobus 2001/85/CEE In fase di recepimento 53 Urto frontale 96/79/CEE Non riguarda la categoria M2 e M3 54 Urto laterale 96/27/CEE Non riguarda la categoria M2 e M3 «A» Filoveicolo alimentato da linea di contatto. Applicazione dell'allegato I alla direttiva 70/157/CEE (e successive modifiche): |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|